mercoledì 17 aprile 2013

Il maestro Cereda radiato dalla FSI [ Aggiornato 17/04/2013 ]

[ Aggiornato 17/04/2013 ]
Il  Corriere.it  riporta che Il Maestro Loris Cereda viene prosciolto da ogni accusa e riammesso all’interno della Federazione Scacchistica Italiana, questa è la decisione della Commissione d’appello della Fsi che si è pronunciata sul caso.

Le dichiarazioni di Loris Cereda al Corriere.it
Massima è la mia soddisfazione per il funzionamento della giustizia federale, ho rispettato la sentenza di primo grado, ero certo della mia innocenza ma avevo la responsabilità di non aver partecipato al dibattimento. Mi è stata data l’opportunità di difendermi in appello, ho espresso le mie ragioni e la verità ha prevalso. Mi auguro che questo possa accadere anche nelle altre vicende processuali che mi vedono imputato
Con l'ultimo commento rilasciato su Scacchierando.it, Cereda fa intendere che prenderà provvedimenti in merito al caso, qui in basso il commento
Sto ovviamente valutando con il mio avvocato tutti i profili. Tuttavia tendo a ritenere la Federazione non responsabile in quanto la mia assenza nel corso del Giudizio di primo grado può essere stata la causa del marchiano errore (la radiazione è comunque un abominio sconfessabile con una banale lettura del regolamento federale). Certo mi aspetto che la FSI dia la stessa ampia pubblicità e che gli organi di stampa facciano il loro dovere verso la verità, altrimenti, qui sì, i profili di danno ingiusto si configurerebbero.
Poi ci sono le varie e diverse responsabilità personali delle quali ognuno risponderà per ciò che ha fatto


[ Articolo del 24/01/2013]
Il maestro Loris Cereda e ( ex ) collaboratore di Scacchierando fautore del mental training è stato radiato dal mondo degli scacchi, questo è il comunicato della FSI
Si informano i tesserati e gli arbitri che la Commissione Giustizia e Disciplina della Federazione Scacchistica Italiana, con decisione del 15 gennaio 2013, ha emesso un provvedimento di radiazione a carico del tesserato Loris Cereda, comunicato all'interessato il 17 gennaio 2013. Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, le sanzioni di carattere disciplinare sono esecutive dal giorno della comunicazione, nonostante gravame.
L'articolo 26 non dice molto in merito alla causa di questa dura decisione da parte della federazione visto che l'articolo 26 parla della modalità di esecuzione delle sanzioni, qui sotto è riportato per intero l'articolo 
Le sanzioni di carattere disciplinare sono esecutive dal giorno della loro comunicazione. La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della decisione. La commissione giustizia e disciplina d'appello, su istanza di parte, ove sussistano gravissimi motivi può disporre la sospensione dell'esecuzione, se la società affiliata o il tesserato presenta ricorso entro il giorno successivo alla notifica pagando la prescritta tassa.
2. Le squalifiche a giornate di gara o turni di torneo dovranno essere scontate esclusivamente nell'ambito della manifestazione nella quale sono state irrogate, ad eccezione della squalifica a tempo determinato che sospende da ogni attività federale.
3. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nell'anno sportivo in cui sono state comminate debbono essere scontate, sia pure per il solo residuo, negli anni sportivi successivi, anche nel caso in cui il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società o categoria.

La causa della squalifica ci viene data dalla Gazzetta.it che riporta
Il sospetto è nato perché era stato notato, mentre giocava partite ufficiali, con un piccolo auricolare all'orecchio; i testimoni hanno anche riferito che indossava occhiali scuri di una strana foggia, e ora si pensa - ma questo dettaglio non sembra sia stato accertato - che nascondesse, dietro alle lenti, una piccola telecamera con cui inquadrava la scacchiera.
Quello che riporta la Gazzetta sembra uscito da un film di controspionaggio, ma certe volte la realtà supera l'immaginazione, infatti, è possibile acquistare degli Occhiali Spia , cosi sono chiamati questi particolari occhiali  dotati di fotocamera,  si trovano su Amazon.it a partire da 40 €, questo fa capire come sia alla portata di tutti questo tipo di tecnologia.

Il "problema" di questi dispositivi e che non hanno modo di comunicare all'esterno, visto che sono privi di wifi e bluetooth, un dispositivo del genere è in sviluppo e il prezzo di mercato si dovrebbe aggirare intorno ai 199 $, il nome del prodotto è Eyez™ by ZionEyez HD Video Recording Glasses for Facebook



Un prototipo del prodotto è stato provato e testato dal sito Engadget e non ha molto entusiasmato, un dato importante, Mark Gibbs di Forbes ci fa notare che questo prodotto doveva essere messo in commercio alla fine del 2011 ma  non è stato ancora ufficialmente commercializzato, la realtà è che la tecnologia fa passi da gigante e bisognerà fare attenzione da domani pure agli occhiali del proprio avversario.


Come riporta il Corriere, a segnalare il broglio sono stati i compagni di squadra
L'accusa riguarda tre partite disputate in un campionato a squadre: la denuncia sarebbe partita proprio dai suoi compagni di squadra che avevano notato come le sue ultime performance avessero raggiunto livelli troppo elevati
Loris Cereda
Loris Cereda Variazione ELO


Il Maestro Cereda ha presentato ricorso

RICORSO AVVERSO SENTENZA COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA 
15/Gennaio/2013
Radiazione Loris Cereda.

Spettabile Commissione Giustizia e Disciplina d’ Appello,

Si intende con la presente ricorrere avverso al provvedimento in oggetto contestandone in primo luogo gli elementi “probatori”, in subordine la gravità della sanzione comminata e, in ultima e, assolutamente subordinata istanza, i tempi di effettuazione.

Nel merito.
LE FONTI TESTIMONIALI:
L’intero impianto accusatorio si basa sulle dichiarazioni di tre compagni di squadra del Cereda che ne hanno denunciato comportamenti anomali nelle date 6/3/2011, 25/9/2011, 18/3/2012. Risulta sicuramente anomalo che i tre accusatori Mastrorilli, De Marco e Bonazzi (o forse solo 2, dal dispositivo della sentenza non si evince la consapevolezza precedente del terzo) abbiano continuato serenamente a giocare con il Cereda pur in presenza del, per loro parrebbe evidente, sospetto, che egli facesse uso di strumenti atti ad alterare il regolare corso delle partite. Risulta poi del tutto improbabile che i tre denuncianti non abbiano sentito il dovere, la necessità e l’esigenza di chiarire “de facto” le circostanze sospette con il Cereda stesso. Ricordiamo che si tratta di compagni di squadra che si conoscevano da anni ben al di là della comune passione scacchistica, pertanto con una confidenza più che sufficiente ad effettuare un’eventuale contestazione al momento della nascita del sospetto, permettendo così, nel caso si trattasse di sospetto infondato, al Cereda di dare ampia dimostrazione “prova” della insussistenza del sospetto o, nel caso il Cereda fosse stato effettivamente colpevole di “prenderlo con le mani nella marmellata” e “provare” la sua condotta disonesta evitando così un procedimento che appare essere del tutto indiziario. Ci si chiede quindi come la Commissione Giustizia e Disciplina non abbia provveduto, al fine di addivenire ad una reale valutazione delle dichiarazioni testimoniali, a contestare queste, quanto meno stravaganti, circostanze comportamentali.

LE ANOMALIE: 
Si segnala come le dichiarazioni riportate in sentenza circa il presunto oggetto contenuto nell’orecchio del Cereda siano tutt’altro che univoche. Lo stesso Cereda, nella sua memoria difensiva prodotta al Procuratore Federale le segnalava ma esse vengono riprodotte senza commento del Giudice nella sentenza. Nella sentenza però compare un elemento nuovo “Gli occhiali di foggia strana”. L’apparizione di questo elemento è tutt’altro che “ad abundantiam” in quanto l’intero impianto accusatorio, se ha trovato nel presunto dispositivo nell’orecchio la fonte della trasmissione “verso il Cereda”, mancherebbe totalmente della fonte “dal Cereda”. Per spiegare meglio; l’ipotesi accusatoria è che Cereda ricevesse indicazioni sulle mosse da eseguire da una fonte esterna che conosceva la posizione della partita che si stava svolgendo, ora, non essendo le partite trasmesse all’esterno da alcun strumento e non essendo presenti in sala spettatori che potevano svolgere il ruolo di complici, si ipotizza l’uso di occhiali speciali atti a trasmettere la posizione all’esterno. Ora, non risulta a questa difesa che esistano strumenti atti a riprendere e a trasmettere all’esterno (come?) celabili in un paio di occhiali e si rigetta totalmente l’assunto sulla base di una semplicissima considerazione: Cereda usa normalmente occhiali da astigmatico ma, essendo anche presbite (cosa normale per l’età) davanti alla scacchiera usa occhiali da presbite che ha normalmente comprato nelle edicole o negli autogrill. Occhiali in plastica con montatura spessa che mediamente durano 6 mesi e che si sostituiscono quando usualmente interviene la rottura di una stanghetta. A giustificazione dell’affermazione di Bonazzi “di foggia strana” si ricorda che per alcuni mesi Cereda usò degli occhiali (acquistati e comunemente acquistabili in stazioni di servizio) che avevano due piccole luci a led utili per la lettura notturna. Se però possiamo comprendere le ragioni dell’equivoco (ma questi “strani” occhiali sarebbero stati usati solo per la partita del 25/9/2011 visto che Cereda ricorda di averli acquistati in una stazione di servizio durante le vacanze estive a seguito della rottura dei precedenti) continuiamo a non comprendere perché, in presenza di un sospetto, non si fossero chiesti chiarimenti sul posto. E’ da sottolineare come l’intero impianto accusatorio trovi quindi elemento fondante in questi “occhiali” diversi. Ma i tre testimoni come possono sostenere che tali occhiali fossero “diversi da quelli usati di solito”? Diversi da quelli usati per guidare o camminare, sì, ma assolutamente gli stessi che il Cereda usava normalmente per leggere . E anche qui sembra a questa difesa quantomeno strano che i compagni di squadra e amici del Cereda non gli avessero, in presenza di un simile sospetto, chiesto, per lo meno, di far loro vedere tali occhiali. 3 Risulta poi priva di qualsiasi valore, ma forse indicativa di una volontà atta a creare un “fumus persecutionis” la dichiarazione del De Marco e del Mastrorilli per cui, nella partita del 25/9/2011, il Cereda, dopo aver cambiato gli occhiali avrebbe visto peggiorare il suo livello di gioco: Mastrorilli e DeMarco erano impegnati in una partita della stessa competizione (quindi presumibilmente assorti nel loro impegno sportivo) e sono giocatori di un livello sensibilmente inferiore, non si capisce davvero come potessero valutare il livello di gioco delle singole mosse del Cereda rapportandolo all’uso o meno di un determinato occhiale. Risulta anche stravagante l’ipotesi che Cereda si doti di un sofisticato strumento di trasmissione (che, lo ribadiamo, non ci risulta esistere per lo meno tra i dispositivi di registrazione di immagini normalmente in commercio- un conto è registrare immagini con occhiali, penne ecc… altro è trasmetterle in tempo reale-) per poi toglierselo durante la partita. Ancora non si capisce dove stia l’anomalia comportamentale denunciata dal De Marco e il Mastrorilli circa il fatto che Cereda si muovesse poco dalla scacchiera (anche qui per altro le testimonianze non coincidono dove Mastrorilli dice “non si alzava molto” e De Marco dice “Stava sempre immobile”). Uno scacchista può essere portato per infinite ragioni ad alzarsi durante una partita o a non farlo senza che questo dimostri alcunché, anzi, a volerla dire tutta, sono di solito sospetti i comportamenti di chi si allontana spesso dalla scacchiera. Torna quindi l’intento delle testimonianze di “pre-costruire” un’ipotesi accusatoria su elementi (materiale nell’orecchio, occhiali, posizione immobile) probabilmente ipotizzati al fine di darsi una risposta ad un sospetto che (ancora non si capisce perché) poteva essere ben risolto con una semplice domanda all’amico (perché tale, lo si ricordi, era il Cereda in quei giorni). Elemento ben definito dalla psicologia giudiziaria come “ristagno di pensiero”. Del tutto falsa poi è l’affermazione (Bonazzi) che il Cereda “non aveva più partecipato ad attività del Circolo Corsico”. Questa è una circostanza importante nell’ipotesi accusatoria perché andrebbe a testimoniare che il Cereda, sapendo dei sospetti che c’erano su di lui all’interno del circolo, preferiva evitare di giocare (si sotto intende, barando) nel suo circolo. Ora è sufficiente guardare la banca dati federale per vedere che Cereda non solo partecipò, ma addirittura vinse (quindi attirando su di lui eventuali ovvie attenzioni) al 46° Open di Corsico dal 30/9/2011 a 2/10/2011. Sulla circostanza poi che i buoni risultati avuti dal Cereda in quel periodo potessero suscitare sospetti lo stesso Cereda ne è consapevole, al punto da poter ricordare che durante il Torneo di Sanremo 5/1/2012- 8/1/2011 l’arbitro lo seguiva sempre da vicino addirittura accompagnandolo ogni volta che si recava al bagno. Quindi Cereda, nel periodo compreso dalla denunce partecipava a 4 competizioni internazionali e veniva giustamente controllato da arbitri competenti senza che sul suo comportamento potessero essere fatti appunti di sorta. 4 Non si vede poi che rilievo possano avere i risultati ottenuti dal Cereda in tornei semi-lampo visto che, basta guardare lo “storico” dei suoi risultati, per rendersi conto che da sempre in queste particolari competizioni ha ottenuto risultati ben inferiori che nel gioco a tempo lungo. Anche l’affermazione che dopo lo scoppio della causa in discussione i risultati siano stati negativi è parzialmente falsa, il gioco di Cereda è stato infatti di buon livello nei Tornei di Bratto e Cesenatico, mentre effettivamente scadente quello di Novara. Risulta poi non corretta la ricostruzione di Bonazzi circa la successiva richiesta di chiarimenti telefonici al Cereda. Innanzitutto Bonazzi non telefonò al Cereda chiedendo chiarimenti (reiterando quello strano comportamento dei tre accusatori già evidenziato in precedenza), fu Cereda che, informato da altri venuti a conoscenza delle suddette denunce, telefonò a Bonazzi chiedendogli ragione del suo comportamento e, di fronte alla affermazione di Bonazzi che aveva visto un qualcosa nell’orecchio di Cereda, gli rispose che se aveva dei dubbi sulla sua correttezza poteva esprimerli “sul posto” e che, la presenza di un auricolare poteva essere semplicemente dovuta alla necessità di tenersi in contatto con la famiglia.

IL COMPORTAMENTO PROCESSUALE DI CEREDA: 
Va sottolineato che il non essersi presentato da parte del Cereda né il 22/12 né il 15/1 non è assolutamente da considerare una sottovalutazione del ruolo della giustizia sportiva. Da un lato Cereda, rimettendosi totalmente agli organi federali, desiderava evitare polemiche che avrebbero solo fatto male al mondo degli scacchi, dall’altro, in tutta evidenza, aveva difficoltà (non giustificate ma sicuramente comprensibili) ad incontrare degli “ex” amici che avevano avuto nei suoi confronti un comportamento ambiguo (non si discute qui il diritto/dovere della denuncia quanto il non averne fatto parola e l’aver anzi continuato a relazionarsi come se niente fosse). Inoltre, come facilmente verificabile, il Cereda, il giorno 15/1/2013 era sottoposto ad udienza processuale presso la 4° sezione penale del tribunale di Milano.

CONCLUSIONI:
l’analisi dell’impianto accusatorio quindi si sostanzia su testimonianze in gran parte non afferenti (o deduttive e manifestamente confutabili) e in altra parte contrastanti, non risulta quindi provato, ad avviso di questa difesa, un comportamento finalizzato ad alterare il risultato sportivo. Si chiede quindi a questa Spettabile Commissione d’Appello la revisione della Sentenza in Senso Assolutorio. In subordine si segnala come la non presenza di circostanze aggravanti (ex. Art.40 e 41. Del Regolamento Federale) e di comportamenti recidivi (ex Art. 38) renda la sentenza di Radiazione non coerente con il principio di gradualità della pena rendendo eventualmente (ma solo in 5 subordine) proponibile la Diffida in relazione al poco corretto comportamento processuale dell’imputato e alla sua, comprensibile ma non difendibile decisione di non partecipare alle udienze (o di chiedere motivato rinvio per quella del 15/1/2013). Da ultimo si segnala che l’intera indagine si è svolta al di fuori dei termini previsti dall’Art.38 comma b del Regolamento Federale. Laddove proprio la dilatazione dei tempi rende difficile circostanziare la prova ed eventualmente produrre prove difensive (come ad esempio gli occhiali effettivamente utilizzati dal Cereda durante le manifestazioni). Questa memoria difensiva è redatta in favore di Loris Cereda ed inviata a sua firma alla Commissione Giustizia e Disciplina d’ Appello, ritenendo il Cereda di procedere in tale sede alla di lui difesa senza ausilio di patrocinante legale.

Loris Cereda (17 01 2013)



1 commento:

Lorisino ha detto...

Sono passato di qui per caso, non ci conosciamo, complimenti per la completezza e la professionalità con cui hai trattato la vicenda.

Loris Cereda

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